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01
Conformità alle normative statunitensi in materia di contatto con gli alimenti
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Se ciascun componente in questione sia autorizzato in base alla propria
identità, alla destinazione d’uso e alle condizioni d’uso. |
Autorizzazioni della FDA applicabili, comprese le disposizioni pertinenti
contenute nel 21 CFR, parti 175–178, FCN in vigore,
esenzioni TOR o altre vie normative valide. |
Dichiarazione sulla composizione, dichiarazione normativa, garanzie
del fornitore, condizioni d’uso previste e relativi
rapporti di laboratorio. |
Componente
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02
Conformità alle norme UE in materia di contatto con gli alimenti
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Se l'oggetto finito destinato a venire a contatto con gli alimenti sia idoneo per
l'alimento previsto, per il tempo e la temperatura previsti, senza
che si verifichi un trasferimento inaccettabile. |
Regolamento (CE) n. 1935/2004, Regolamento (CE)
n. 2023/2006, misure armonizzate applicabili in materia di materiali
e relativi requisiti nazionali. |
Dichiarazione di conformità, prove di migrazione o di sostanze estraibili
ove applicabile, valutazione sensoriale, dati sulla composizione
e tracciabilità. |
Codice articolo esaurito
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03
Compostabilità industriale nell'UE
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Se la struttura complessiva dell'imballaggio soddisfi i
criteri applicabili per la valutazione della compostabilità industriale. |
EN 13432 con certificazione di prodotto quali DIN CERTCO,
Seedling o OK compost INDUSTRIAL, ove applicabile. |
Numero del certificato, titolare del certificato, prodotto indicato,
spessore o peso massimo, componenti approvati e
validità. |
Articolo completo
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04
Certificazione BPI nordamericana
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Se il prodotto indicato soddisfi i requisiti dello schema di certificazione
BPI e il percorso di valutazione della compostabilità ASTM
applicabile. |
ASTM D6400 come norma di riferimento di BPI, con valutazione opzionale secondo ASTM
D6868 o ASTM D8410 per le strutture dei prodotti
ammissibili. |
Elenco dei prodotti BPI consultabile, ID azienda o certificato,
codice SKU indicato, descrizione del prodotto, colore, spessore e
autorizzazione al marchio. |
Codice articolo indicato
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05
Restrizioni dell'UE sui PFAS
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Se gli imballaggi a contatto con gli alimenti rientrino nelle soglie di concentrazione di PFAS applicabili
per l'immissione sul mercato dell'UE. |
Soglie previste dal regolamento (UE) 2025/40 applicabili a partire dal
12 agosto 2026: 25 ppb per un singolo PFAS oggetto di controllo,
250 ppb per la somma dei PFAS oggetto di monitoraggio e 50 ppm per i
PFAS totali, fatte salve le condizioni previste dal regolamento. |
Dichiarazione della formulazione, identificazione del campione, risultati relativi ai PFAS
di interesse, dati sul fluoro totale o sui PFAS totali, ove
richiesto, metodo di analisi, limite di rilevabilità e documentazione
tecnica. |
Ingresso nel mercato
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06
Requisiti relativi al fluoro della BPI
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Se un prodotto soddisfi i requisiti specifici di BPI
relativi alle sostanze chimiche fluorurate per poter utilizzare la
dichiarazione di certificazione. |
Nessuna sostanza chimica fluorurata aggiunta intenzionalmente e un
contenuto massimo di 100 ppm di fluoro organico totale, in conformità con gli attuali
requisiti BPI. |
Dichiarazione di formulazione firmata, informazioni pertinenti contenute nella scheda di sicurezza (SDS)
e un rapporto redatto da un laboratorio approvato dalla BPI che identifichi
il prodotto sottoposto a test. |
Certificazione
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07
Dichiarazione relativa alle fibre certificate FSC
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Se il materiale forestale certificato sia stato sottoposto a
controlli durante le fasi di acquisto, lavorazione, etichettatura e
vendita. |
Certificazione della catena di custodia FSC, dichiarazioni relative alle transazioni
e requisiti relativi al marchio FSC. |
Certificato in corso di validità, codice di licenza, stato del fornitore,
ambito di applicazione del gruppo di prodotti, richiesta di fatturazione e grafica dell'etichetta
approvata. |
Transazione
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08
Test di compostabilità in Cina
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La biodegradabilità aerobica finale di un materiale in
condizioni di compostaggio controllate. |
GB/T 19277.1-2025, in vigore dal 1° novembre 2025,
che prevede l'utilizzo dell'emissione di anidride carbonica in condizioni controllate
di compostaggio. |
Rapporto di laboratorio, campione di prova, identificazione del materiale, condizioni di prova
e qualsiasi ulteriore documentazione relativa al prodotto finito o
all’etichettatura necessaria a sostegno della dichiarazione. |
Metodo di prova
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